Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che ha disposto l’annullamento della licenza - rilasciata a maggio 2023 e revocata ad ottobre dello stesso anno - per l’attività di raccolta scommesse ad un esercizio del capoluogo campano.
Come riporta Agipronews, il provvedimento era stato adottato perché - sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Locale a giugno 2023 - l’esercizio (aperto in Via Consalvo) era risultato troppo vicino ad una chiesa, in violazione della legge regionale Campania del 2020 che disciplina le distanze minime tra centri scommesse e luoghi sensibili. In particolare, dagli accertamenti è emerso che la sala scommesse dista 123 metri dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, al di sotto dei 250 metri previsti dalla normativa. Secondo il Tar, la struttura religiosa rientra pienamente tra i luoghi tutelati, ricordando che la legge include espressamente “i luoghi di culto” tra i siti sensibili.
La società ricorrente nei motivi di ricorso ha sostenuto che non si trattava di una “nuova apertura”, dato che in passato gli stessi locali erano già stati utilizzati per attività simili. Sul punto, però, il Tribunale Amministrativo ha precisato che “non è ravvisabile alcun subentro del nuovo operatore economico nel preesistente rapporto autorizzatorio, né sussiste alcuna continuità aziendale”.
Decisivo anche l’esito della verificazione tecnica disposta dal giudice e affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha confermato la distanza inferiore al limite legale. Il Tar ha quindi ribadito che la disciplina deve essere applicata in "modo sostanziale" e considerando il "percorso pedonale più breve e non interpretazioni meramente formali".
Inoltre, i giudici hanno richiamato anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui le misure inerenti alla localizzazione delle sale giochi e scommesse sono legittime in quanto finalizzate a “proteggere soggetti vulnerabili e a prevenire forme di gioco patologico”.
È stata inoltre ritenuta legittima l’azione in “autotutela" della pubblica amministrazione, esercitata entro i termini di legge e accompagnata da un adeguato "bilanciamento tra interesse pubblico e privato". In particolare, il Tribunale Amministrativo ha evidenziato che l’intervallo temporale tra il rilascio della licenza e il suo annullamento è stato "contenuto", e che gli investimenti effettuati dalla società erano in parte antecedenti al rilascio del titolo, ridimensionando così il peso dell’affidamento invocato.
Infine, è stata esclusa ogni sproporzione della misura, osservando che le soluzioni alternative prospettate dalla ricorrente sono previste dalla legge solo per attività già esistenti al momento dell’entrata in vigore della normativa, e non per nuove aperture.
di Redazione
21/04/2026 - 17:54
Il Tar Campania conferma la validità del provvedimento della Questura di Napoli che ha disposto l’annullamento della licenza - rilasciata a maggio 2023 e revocata ad ottobre dello stesso anno - per l’attività di raccolta scommesse ad un esercizio del capoluogo campano.
Come riporta Agipronews, il provvedimento era stato adottato perché - sulla base di controlli effettuati dalla Polizia Locale a giugno 2023 - l’esercizio (aperto in Via Consalvo) era risultato troppo vicino ad una chiesa, in violazione della legge regionale Campania del 2020 che disciplina le distanze minime tra centri scommesse e luoghi sensibili. In particolare, dagli accertamenti è emerso che la sala scommesse dista 123 metri dalla Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, al di sotto dei 250 metri previsti dalla normativa. Secondo il Tar, la struttura religiosa rientra pienamente tra i luoghi tutelati, ricordando che la legge include espressamente “i luoghi di culto” tra i siti sensibili.
La società ricorrente nei motivi di ricorso ha sostenuto che non si trattava di una “nuova apertura”, dato che in passato gli stessi locali erano già stati utilizzati per attività simili. Sul punto, però, il Tribunale Amministrativo ha precisato che “non è ravvisabile alcun subentro del nuovo operatore economico nel preesistente rapporto autorizzatorio, né sussiste alcuna continuità aziendale”.
Decisivo anche l’esito della verificazione tecnica disposta dal giudice e affidata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha confermato la distanza inferiore al limite legale. Il Tar ha quindi ribadito che la disciplina deve essere applicata in "modo sostanziale" e considerando il "percorso pedonale più breve e non interpretazioni meramente formali".
Inoltre, i giudici hanno richiamato anche i principi affermati dalla Corte Costituzionale, secondo cui le misure inerenti alla localizzazione delle sale giochi e scommesse sono legittime in quanto finalizzate a “proteggere soggetti vulnerabili e a prevenire forme di gioco patologico”.
È stata inoltre ritenuta legittima l’azione in “autotutela" della pubblica amministrazione, esercitata entro i termini di legge e accompagnata da un adeguato "bilanciamento tra interesse pubblico e privato". In particolare, il Tribunale Amministrativo ha evidenziato che l’intervallo temporale tra il rilascio della licenza e il suo annullamento è stato "contenuto", e che gli investimenti effettuati dalla società erano in parte antecedenti al rilascio del titolo, ridimensionando così il peso dell’affidamento invocato.
Infine, è stata esclusa ogni sproporzione della misura, osservando che le soluzioni alternative prospettate dalla ricorrente sono previste dalla legge solo per attività già esistenti al momento dell’entrata in vigore della normativa, e non per nuove aperture.