Squalificato per tre giornate l'attaccante della Casertana, due per il tecnico del Cosenza. Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle gare del Girone B e Girone C (qui le squalifiche relative al Girone A), ha usato la mano pesante con il calciatore della Casertana Yayah Kallon che è stato squalificato per tre gare “per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l’allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell’Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S”.
Stop di una giornata invece per Alessio Guerini e Giulio Misitano (Atalanta U23), Federico Pace (Latina), Manuele Castorani (Potenza), Matteo Solini (Ravenna), Vincenzo Alfieri (Sambenedettese), Antonio Sabbatani (Sorrento) e Till Winkelmann (Trapani)
Squalificato per due giornate il tecnico del Cosenza Antonio Buscè “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)”.
Di seguito le sanzioni, e le motivazioni, relative alle varie società:
AMMENDA € 2.000,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (80% di 1952 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 6° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte; 2. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altre due squadre avversarie; 3. al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 3), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, 73/384 comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
ASCOLI A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% dei 3269 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).
di Redazione
02/03/2026 - 20:13
Squalificato per tre giornate l'attaccante della Casertana, due per il tecnico del Cosenza. Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle gare del Girone B e Girone C (qui le squalifiche relative al Girone A), ha usato la mano pesante con il calciatore della Casertana Yayah Kallon che è stato squalificato per tre gare “per avere, al 38° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriose nei confronti dell’Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, proferiva nei suoi confronti frasi irrispettose ed offensive per contestarne l’operato. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ivi compresa l’allusione ad un asserito pregiudizio da parte dell’Arbitro, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma, 1 lett. a) G.C.S”.
Stop di una giornata invece per Alessio Guerini e Giulio Misitano (Atalanta U23), Federico Pace (Latina), Manuele Castorani (Potenza), Matteo Solini (Ravenna), Vincenzo Alfieri (Sambenedettese), Antonio Sabbatani (Sorrento) e Till Winkelmann (Trapani)
Squalificato per due giornate il tecnico del Cosenza Antonio Buscè “per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, già precedentemente richiamato, in occasione di una revisione FVS, protestava platealmente e in modo aggressivo nei loro confronti per contestarne l’operato. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)”.
Di seguito le sanzioni, e le motivazioni, relative alle varie società:
AMMENDA € 2.000,00
SAMBENEDETTESE per avere, i suoi sostenitori (80% di 1952 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato: 1. al 6° minuto della gara, un coro offensivo nei confronti dell’Arbitro, ripetuto per tre volte; 2. al termine della gara, un coro offensivo e insultante nei confronti dei tifosi di altre due squadre avversarie; 3. al termine della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti dei tifosi di un’altra squadra avversaria, ripetuto per cinque volte, che in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un comportamento discriminante. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ivi compresa la particolare odiosità della condotta sub 3), ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 800,00
CAVESE A) per avere, i suoi sostenitori (80% dei 931 presenti), posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 79° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine ripetuto per tre volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 67° minuto della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, 73/384 comma 3, e 26 G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex. art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
ASCOLI A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30% dei 3269 presenti) posizionati nel Settore Curva Nord, intonato, al 3° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine, ripetuto per due volte; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 25° minuto del secondo tempo, un bicchiere di plastica contenente liquido nel recinto di gioco senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
BENEVENTO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere, al 2° e all’8° minuto del primo tempo, due petardi nel proprio Settore, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
SALERNITANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, commessi dai suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, un aeroplanino di cartone sul terreno di gioco (il quale si conficcava sul terreno) in prossimità della porta avversaria, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, G.C.S., rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 100,00
TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore loro riservato. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 26 G.C.S., rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo risarcimento danni se richiesto).