Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 marzo 2026.
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETÀ Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Bari, Mantova, Modena, Padova, Pescara, Sampdoria, Spezia e Südtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di plastica di vario genere; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bicchieri di carta uno dei quali colpiva uno steward senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcune palle di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GIRMA Natan (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PALMIERO Luca (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE
CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BESAGGIO Michele (Avellino)
AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
ZANON Simone (Carrarese)
SECONDA SANZIONE
THIAM Ngagne Demba (Monza)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE DODICESIMA SANZIONE
HENDERSON Liam (Sampdoria)
SETTIMA SANZIONE
PEREZ MUNOZ Enrique (Venezia)
SESTA SANZIONE
CORREIA Omar (Juve Stabia)
ESPOSITO Salvatore (Sampdoria)
MATEJU Ales (Spezia)
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone)
SIMIC Lorenco (Avellino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BANDINELLI Filippo (Spezia)
CITTADINI Giorgio (Frosinone)
KOUDA Rachid (Mantova)
TERZA SANZIONE
ARTIOLI Federico (Bari)
BRUGMAN Gaston (Pescara)
CUNI Marvin (Bari)
MENSAH Davis (Mantova)
PEDA Patryk (Palermo)
PESSINA Matteo (Monza)
RANOCCHIA Filippo (Palermo)
SECONDA SANZIONE
BELLEMO Alessandro (Spezia)
BORDON Filipe (Südtirol)
BUONAIUTO Cristian (Padova)
CASAS MARIN Antonio Manuel (Venezia)
FIORI Antonio (Frosinone)
MASSOLIN Yanis (Modena)
NADOR Folly Steven (Modena)
OYONO OMVA TORQUE
Jeremy Henri (Frosinone)
PRIMA SANZIONE CERRI Alberto (Cesena)
PALMA Matteo (Sampdoria)
TRAORE Daouda
(Bari) VANZELLI LUSUARDI
Mateus Henrique (Reggiana)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
(TREDICESIMA SANZIONE)
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese)
AMMONIZIONE SESTA SANZIONE
BETTELLA Davide (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BRUNORI Matteo Luigi (Sampdoria)
IEMMELLO Pietro (Catanzaro)
MERONI Andrea (Mantova)
TERZA SANZIONE
HASA Luis (Carrarese)
VARAS MARCILLO Jonnathan Kevin (Padova)
SECONDA SANZIONE
BELLONI Niccolò (Carrarese)
BERTAGNOLI Massimo (Reggiana)
DI NARDO Antonio (Pescara)
FORTIN Mattia (Padova)
VIGNALI Luca (Spezia)
PRIMA SANZIONE
ACAMPORA Gennaro (Pescara)
BELLOMO Nicola (Bari)
c) ALLENATORI
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PADOVANO Giuseppe (Carrarese): per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SOTTIL Andrea (Modena)
d) DIRIGENTI
AMMONITI PRIMA SANZIONE
SUPERBI Matteo (Virtus Entella)
e) PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FERRINI Franco (Sampdoria): per avere, al 38° del primo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale.
f) ALTRO
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
FALCONE Luigi (Catanzaro): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un calcio al polpaccio un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.
di Redazione
02/03/2026 - 17:42
Si pubblicano i provvedimenti adottati del Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 2 marzo 2026.
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara: a) SOCIETÀ Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell’ottava giornata ritorno i sostenitori delle Società Bari, Mantova, Modena, Padova, Pescara, Sampdoria, Spezia e Südtirol hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS,
delibera
salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CATANZARO per avere, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di plastica di vario genere; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi bicchieri di carta uno dei quali colpiva uno steward senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CATANZARO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio della gara.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SAMPDORIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco alcune palle di carta; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GIRMA Natan (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PALMIERO Luca (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA AMMONIZIONE
CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BESAGGIO Michele (Avellino)
AMMONIZIONE TERZA SANZIONE
ZANON Simone (Carrarese)
SECONDA SANZIONE
THIAM Ngagne Demba (Monza)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE DODICESIMA SANZIONE
HENDERSON Liam (Sampdoria)
SETTIMA SANZIONE
PEREZ MUNOZ Enrique (Venezia)
SESTA SANZIONE
CORREIA Omar (Juve Stabia)
ESPOSITO Salvatore (Sampdoria)
MATEJU Ales (Spezia)
OYONO OMVA TORQUE Anthony Henri (Frosinone)
SIMIC Lorenco (Avellino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BANDINELLI Filippo (Spezia)
CITTADINI Giorgio (Frosinone)
KOUDA Rachid (Mantova)
TERZA SANZIONE
ARTIOLI Federico (Bari)
BRUGMAN Gaston (Pescara)
CUNI Marvin (Bari)
MENSAH Davis (Mantova)
PEDA Patryk (Palermo)
PESSINA Matteo (Monza)
RANOCCHIA Filippo (Palermo)
SECONDA SANZIONE
BELLEMO Alessandro (Spezia)
BORDON Filipe (Südtirol)
BUONAIUTO Cristian (Padova)
CASAS MARIN Antonio Manuel (Venezia)
FIORI Antonio (Frosinone)
MASSOLIN Yanis (Modena)
NADOR Folly Steven (Modena)
OYONO OMVA TORQUE
Jeremy Henri (Frosinone)
PRIMA SANZIONE CERRI Alberto (Cesena)
PALMA Matteo (Sampdoria)
TRAORE Daouda
(Bari) VANZELLI LUSUARDI
Mateus Henrique (Reggiana)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
(TREDICESIMA SANZIONE)
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese)
AMMONIZIONE SESTA SANZIONE
BETTELLA Davide (Pescara)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
BRUNORI Matteo Luigi (Sampdoria)
IEMMELLO Pietro (Catanzaro)
MERONI Andrea (Mantova)
TERZA SANZIONE
HASA Luis (Carrarese)
VARAS MARCILLO Jonnathan Kevin (Padova)
SECONDA SANZIONE
BELLONI Niccolò (Carrarese)
BERTAGNOLI Massimo (Reggiana)
DI NARDO Antonio (Pescara)
FORTIN Mattia (Padova)
VIGNALI Luca (Spezia)
PRIMA SANZIONE
ACAMPORA Gennaro (Pescara)
BELLOMO Nicola (Bari)
c) ALLENATORI
ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PADOVANO Giuseppe (Carrarese): per avere, al 10° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONITI AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
SOTTIL Andrea (Modena)
d) DIRIGENTI
AMMONITI PRIMA SANZIONE
SUPERBI Matteo (Virtus Entella)
e) PREPARATORI ATLETICI
ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
FERRINI Franco (Sampdoria): per avere, al 38° del primo tempo, contestato con veemenza l'operato arbitrale.
f) ALTRO
NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €2.000,00
FALCONE Luigi (Catanzaro): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, colpito con un calcio al polpaccio un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura federale.
Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato LNPB delle società.